784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)

Art. 87 Informazione del pubblico

1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.

2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.

Art. 87 Öffentlichkeit

1 Die Aufsichtsbehörden orientieren die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. Sie können insbesondere die administrativen und strafrechtlichen Entscheide veröffentlichen und im Abrufverfahren zugänglich machen.

2 Sie dürfen keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.