1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT25 possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con l’autorizzazione dell’UFCOM.
2 In caso di violazione dell’autorizzazione, l’UFCOM può revocarla senza indennizzo.
1 Funkanlagen nach Artikel 6 Absatz 2 FAV25 dürfen nur mit der Bewilligung des BAKOM in Betrieb genommen, erstellt und betrieben werden.
2 Bei Nichteinhalten der Bewilligung kann das BAKOM diese entschädigungslos entziehen.
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