1 L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.
2 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
a. pittogramma di cui all’allegato 6;
b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.
4 Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).
1 Die Information zu Betriebsbeschränkungen auf der Verpackung nach Artikel 19 Absatz 3 FAV muss sichtbar und lesbar angebracht werden.
2 Für eine Funkanlage, die das schweizerische Konformitätskennzeichen gemäss Anhang 1 Ziffer 1 trägt, muss die Information in einer der folgenden Formen angebracht werden:
3 Für eine Funkanlage, die das ausländische Konformitätskennzeichen gemäss Anhang 1 Ziffer 2 trägt, muss die Information in einer der folgenden Formen angebracht werden:
4 Für eine Funkanlage, die beide Konformitätskennzeichen trägt, muss die Information in einer der Formen gemäss Absatz 3 angebracht werden.
5 Eingefügt durch Ziff. I der V des BAKOM vom 21. Nov. 2017, in Kraft seit 9. Aug. 2018 (AS 2017 7137).
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