I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.
Die anwendbaren zusätzlichen grundlegenden Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 3 FAV und die betreffenden Funkanlagen sind in Anhang 1 aufgeführt.
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