784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

784.101.2 Verordnung vom 25. November 2015 über Fernmeldeanlagen (FAV)

Art. 9 Rispetto dei requisiti di utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta i requisiti per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze di almeno una delle prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce radio determinate dall’UFCOM ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Art. 9 Erfüllung der Anforderungen der Frequenzspektrumsnutzung

Eine Funkanlage kann nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie die Anforderungen an die Nutzung des Frequenzspektrums von mindestens einer der vom BAKOM bestimmten technischen Vorschriften für Funkschnittstellen nach Artikel 3 Absatz 1 erfüllt.

 

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