784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 94 Provvedimenti

1 Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che, in situazioni straordinarie, si effettuino restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC.

2 L’ordine di effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC può essere disposto dalla Centrale nazionale d’allarme per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l’UFCOM.

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per 36 ore al massimo, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano senza indugio l’UFCOM.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 95 Vorbereitungsmassnahmen

1 Die Eidgenössische Kommission für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit bereitet zusammen mit den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Massnahmen nach Artikel 94 Absätze 1 und 2 vor.

2 Soweit die Einschränkungen nach Artikel 94 den Anbieterinnen keine kommerziellen Vorteile bringen, trägt der Bund die Kosten der Vorbereitungsmassnahmen.

143 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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