784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 88 Elenchi telefonici

1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.132

2 e 3 ...133

4 Il fornitore di un elenco online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un’iscrizione o di una parte dell’elenco sia modificato o soppresso da una persona non autorizzata.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

133 Abrogati dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

Art. 89 Datenschutzgesetzgebung

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gilt das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992133 über den Datenschutz.

 

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