784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSl130.

2 A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appropriato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l’anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter disattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.

3 I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.

4 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l’invio di questi messaggi e impedire l’allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.

5 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

6 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su richiesta deve informare sui motivi del blocco o dell’attuazione di questo mezzo. Per poter adempiere il suo obbligo d’informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.

7 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.

8 In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

130 RS 241

Art. 84 Anzeige der Nummer der Anrufenden

1 Wenn es mit vertretbarem Aufwand technisch möglich ist, müssen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten ihren Kundinnen und Kunden auf einfache und unentgeltliche Weise die Möglichkeit bieten, die Anzeige ihrer Nummer auf der Anlage der oder des Angerufenen zu unterdrücken, und zwar für jeden Anruf einzeln oder als Dauerfunktion.

2 Sie müssen ihre Kundinnen und Kunden beim Abschluss des Abonnementsvertrags ausdrücklich auf diese Möglichkeit hinweisen.

3 In allen Fällen garantieren müssen sie die Anzeige der Rufnummer der Anrufenden für die Verbindungen, bei denen die Standortidentifikation nach den Artikeln 29 Absatz 1 und 90 Absatz 5 gewährleistet werden muss, sowie für Anrufe auf den Transkriptionsdienst für Hörbehinderte nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe e. Ausser für Anrufe auf den eigenen Störungsdienst darf anderen Kundinnen und Kunden die Anzeige der Rufnummer der Anrufenden, die den Dienst Rufnummerunterdrückung gewählt haben, nicht gewährt werden.130

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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