1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica almeno una volta all’anno un’offerta di base aggiornata concernente l’accesso alle sue risorse e servizi. Presenta in modo comprensibile e distinto nelle loro componenti le basi di calcolo dei singoli prezzi.
2 È tenuto ad annunciare i cambiamenti dell’offerta di base almeno con tre mesi d’anticipo.
3 Fornisce online agli altri fornitori le informazioni aggiornate necessarie alle diverse forme di accesso e alla loro collocazione e consente di ordinare, gestire, esercitare e rescindere le prestazioni di accesso e di collocazione online e in un formato standard.
4 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è tenuto ad annunciare con un termine adeguato se, una volta ricevuta l’ordinazione, effettua modifiche tecniche o d’esercizio alle prestazioni d’accesso e di collocazione che comportano svantaggi per l’altro fornitore. I cambiamenti che comportano oneri considerevoli per l’altro fornitore sono annunciati almeno 24 mesi prima. Con l’accordo dell’altro fornitore le modifiche possono essere effettuate in qualunque momento.
5 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica periodicamente una statistica sulle prestazioni di accesso e di collocazione che comprende informazioni rilevanti in merito alla domanda, alle effettive disponibilità e ai termini di messa a disposizione. Per le prestazioni simili, paragona le informazioni sui propri clienti con quelle valide per altri fornitori.
1 Die Zugangspreise dürfen höchstens den Kosten entsprechen, die mit der Gewährung des Zugangs zu Diensten und Einrichtungen im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 FMG in einem kausalen Zusammenhang stehen (relevant costs).
2 Wo nicht anders bestimmt, beruht die Berechnung auf den Kosten, die einer effizienten Anbieterin auf aktueller Basis (forward looking) entstehen, und richtet sich nach folgenden Regeln:
3 Die Zugangsdienstleistungen sind getrennt von den übrigen Diensten abzurechnen und in Rechnung zu stellen.
98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. März 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 729).
99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.