1 L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo (delegato) di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2 Può incaricare un delegato di esercitare il compito che spetta all’organo di conciliazione, a condizione che il delegato:
3 L’UFCOM designa il delegato per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 199587 sugli acquisti pubblici.
4 La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.
5 L’UFCOM approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione.
1 Die Schlichtungsstelle ist für zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und ihren Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten zuständig.
2 Sie übt ihre Schlichtungsaufgabe unabhängig, unparteiisch, transparent und effizient aus. Sie darf keiner allgemeinen oder besonderen Weisung zur Streitbeilegung unterliegen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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