784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 34b Costi

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri si assumono i relativi costi.

2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per analogia.

3 I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

64 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 34c Änderung des Anschlussstandorts

Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten können ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit anbieten, bei einer Änderung des Anschlussstandorts ihre Nummer zu behalten.

65 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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