784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 25 Tassa destinata a finanziare il servizio universale

1 La cifra d’affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi di telecomunicazione offerti sul territorio nazionale, dedotti i costi dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all’ingrosso a fornitori terzi e i costi dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.43

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione presentano all’UFCOM le indicazioni relative alla cifra d’affari dell’anno precedente al più tardi entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.

3 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione non presenta i dati necessari al calcolo della tassa, l’UFCOM stabilisce l’importo basandosi sulla cifra d’affari totale determinante per l’imposizione della tassa sul valore aggiunto.

4 L’UFCOM può prevedere un sistema di controllo esterno allo scopo di verificare l’esattezza dei dati presentati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

5 Se le somme dovute da un fornitore di servizi di telecomunicazione moroso non sono versate entro un anno a partire dal termine fissato nella messa in mora, sono stornate sul costo totale netto dell’esercizio seguente. L’obbligo di pagamento non si estingue al momento in cui le somme in questione sono stornate. Le somme infine pagate vengono versate all’organo che gestisce il meccanismo di finanziamento e sono dedotte dal costo totale netto dell’esercizio che segue il pagamento.

6 I fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d’affari determinante (cpv. 1) è inferiore a 5 milioni di franchi all’anno sono esonerati dal pagamento della tassa.

7 L’UFCOM emana prescrizioni amministrative relative al calcolo della cifra d’affari e alla presentazione delle informazioni necessarie alla ripartizione del costo.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 26 Verwaltung des Finanzierungsmechanismus

1 Das BAKOM verwaltet den Finanzierungsmechanismus. Zu diesem Zweck kann es technische und administrative Vorschriften erlassen.

2 Es veröffentlicht periodisch einen Bericht über die Finanzierung der Grundversorgung.

3 Die Kosten für die Verwaltung des Finanzierungsmechanismus werden durch die Abgaben zur Finanzierung der Grundversorgung gedeckt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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