1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l’utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disattivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l’accesso ai servizi di roaming.
3 Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per impostazione predefinita e a prescindere dall’autorizzazione di cui al capoverso 1. L’attivazione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipendentemente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2.
4 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedire attivamente ai loro clienti l’utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.
21 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
1 Bei der Berechnung des Entgelts oder des Guthabenverbrauchs für abgehende und ankommende Anrufe im internationalen Roaming gilt Folgendes:
2 Bei der Berechnung des Entgelts oder des Guthabenverbrauchs für die Abwicklung von Datendiensten im internationalen Roaming gilt Folgendes:
3 Eine abweichende Abrechnung ist nur zulässig:
21 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 6183).
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