783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP)

783.1 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organisation der Schweizerischen Post (Postorganisationsgesetz, POG)

Art. 8 Organi

1 Gli organi della Posta sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione.

2 I membri del consiglio d’amministrazione non possono far parte della direzione.

3 Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.

Art. 8 Organe

1 Die Organe der Post sind die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle.

2 Kein Mitglied des Verwaltungsrates darf der Geschäftsleitung angehören.

3 Dem Personal der Post ist eine angemessene Vertretung im Verwaltungsrat zu gewähren.

 

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