783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 6 Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro


1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.

2 Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l’obbligo della notifica.

Art. 6 Nachweis der Erfüllung der Verhandlungspflicht

Die Anbieterin hat der PostCom mit Unterlagen wie Briefen, E-Mails oder Protokollen nachzuweisen, dass sie mit in der Branche anerkannten, tariffähigen und repräsentativen Personalverbänden Verhandlungen über einen Gesamtarbeitsvertrag führt.

2 Sie hat den Nachweis der Erfüllung der Verhandlungspflicht innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Meldepflicht zu erbringen.

 

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