Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 25 dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.