748.217.1 Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico

748.217.1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1959 über das Luftfahrzeugbuch

Art. 60

1 L’acquisto della proprietà da parte dell’aggiudicatario può essere impugnato soltanto mediante ricorso per annullamento dell’aggiudicazione.

2 Il termine di ricorso è di trenta giorni; per gli aeromobili stranieri, sono riservati eventuali termini più lunghi imposti dagli accordi internazionali.

Art. 60

1 Der Eigentumserwerb des Ersteigerers kann nur durch Beschwerde mit dem Begehren auf Aufhebung des Zuschlags angefochten werden.

2 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage; für ausländische Luftfahrzeuge bleiben staatsvertraglich vereinbarte längere Fristen vorbehalten.

 

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