748.217.1 Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico

748.217.1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1959 über das Luftfahrzeugbuch

Art. 53

Per la realizzazione del pegno costituito su un aeromobile svizzero o un deposito di pezzi di ricambio, è competente l’Ufficio di esecuzione del luogo indicato nel registro aeronautico come domicilio del proprietario.

Art. 53

Für die Pfandverwertung eines schweizerischen Luftfahrzeugs oder Ersatzteillagers ist das Betreibungsamt des Ortes zuständig, der im Luftfahrzeugbuch als Wohnsitz des Eigentümers eingetragen ist.

 

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