748.132.1 Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

748.132.1 Verordnung vom 18. Dezember 1995 über den Flugsicherungsdienst (VFSD)

Art. 13 Disposizioni generali sulle zone di tariffazione

Lo spazio aereo svizzero è suddiviso in diverse zone di tariffazione per il servizio della sicurezza aerea di rotta e della sicurezza di avvicinamento e di decollo. In ogni zona di tariffazione:

a.
è applicata una tariffa delle tasse unitaria;
b.
funge da base di calcolo la somma dei costi di tutti i servizi della sicurezza aerea forniti in quella zona; ed
c.
è responsabile per la sicurezza di avvicinamento e di decollo lo stesso fornitore di servizi di navigazione aerea.

Art. 13 Allgemeine Bestimmungen zu Gebührenzonen

Der schweizerische Luftraum wird in verschiedene Gebührenzonen für den Streckenflugsicherungsdienst sowie für den An- und Abflugsicherungsdienst aufgeteilt. Innerhalb jeder Gebührenzone:

a.
gilt ein einheitlicher Gebührentarif;
b.
dient die Summe der Kosten aller in der Zone erbrachten Flugsicherungsdienste als Bemessungsgrundlage; und
c.
ist für die An- und Abflugsicherung der gleiche Erbringer der Flugverkehrsdienste zuständig.
 

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