748.131.3 Ordinanza del 25 aprile 2012 sulle tasse aeroportuali

748.131.3 Verordnung vom 25. April 2012 über die Flughafengebühren

Art. 51 Disposizioni transitorie

1 Le tasse per le operazioni di volo devono essere adeguate alla presente ordinanza:

a.
agli aeroporti di Ginevra e di Zurigo, al più tardi il 1° gennaio 2014;
b.
ai rimanenti aeroporti, al più tardi con il primo adeguamento delle tasse dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Le indennità di accesso e le indennità di utilizzo devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi il 1° giugno 2015.

3 Le tasse applicabili prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino all’entrata in vigore delle nuove tasse.

4 Se l’esercente dell’aeroporto comprova che il suo rendimento medio annuo per l’intero esercizio dell’aeroporto nei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza è inferiore all’adeguata rimunerazione del capitale (art. 17 e allegato 1) per tale periodo, può chiedere all’UFAC che una parte della differenza venga considerata nel determinare le tasse aeroportuali. A tal fine vale quanto segue:

a.
le differenze di rendimento sono contabilizzate in maniera dettagliata e confermate da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 200537 sui revisori;
b.
l’UFAC può approvare un finanziamento di massimo il 50 per cento della differenza di rendimento;
c.
la considerazione della differenza di rendimento nel determinare le tasse aeroportuali conformemente al presente capoverso è autorizzata al massimo fino al 31 ottobre 2018. Su richiesta dell’esercente dell’aeroporto, l’UFAC può prorogare un’unica volta di tre anni il termine.

Art. 51 Übergangsbestimmungen

1 Die Flugbetriebsgebühren müssen dieser Verordnung angepasst sein:

a.
auf den Flughäfen Genf und Zürich: spätestens am 1. Januar 2014;
b.
auf den übrigen Flughäfen: spätestens mit der ersten Gebührenanpassung nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.

2 Die Zugangs- und die Nutzungsentgelte müssen spätestens am 1. Juni 2015 dieser Verordnung angepasst sein.

3 Die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung anwendbaren Gebühren bleiben gültig bis zum Inkrafttreten der neuen Gebühren.

4 Weist der Flughafenhalter nach, dass seine jährliche Durchschnittsrendite für den gesamten Flughafenbetrieb während der letzten zehn Jahre vor Inkrafttreten dieser Verordnung unter der für den entsprechenden Zeitraum angemessenen Kapitalverzinsung (Art. 17 und Anhang 1) liegt, so kann er beim BAZL beantragen, dass ein Teil dieser Differenz bei der Festlegung der Flughafengebühren berücksichtigt wird. Dabei gilt Folgendes:

a.
Die Renditedifferenzen sind detailliert auszuweisen und durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach Artikel 7 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200538 zu bestätigen.
b.
Das BAZL kann eine Finanzierung von höchstens 50 Prozent der Renditedifferenz bewilligen.
c.
Die Berücksichtigung der Renditedifferenz bei der Festlegung der Flughafengebühren gemäss diesem Absatz ist längstens bis zum 31. Oktober 2018 erlaubt. Das BAZL kann die Frist auf Antrag des Flughafenhalters einmalig um drei Jahre verlängern.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.