Agli atterraggi esterni si applica l’ordinanza del 14 maggio 201495 sugli atterraggi esterni.
94 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).
Für Aussenlandungen gilt die Aussenlandeverordnung vom 14. Mai 201496.
95 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der Aussenlandeverordnung vom 14. Mai 2014, in Kraft seit 1. Sept. 2014 (AS 2014 1339).
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