1 Per le costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare si applicano le disposizioni relative agli aerodromi civili.
2 L’approvazione dei piani viene rilasciata d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
78 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).
1 Für Bauten, welche ganz oder überwiegend für die zivile Benützung eines Militärflugplatzes erstellt, geändert oder umgenutzt werden, gelten die Bestimmungen über die zivilen Flugplätze.
2 Die Plangenehmigung wird im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) erteilt.
79 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3849).
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