1 Nel trasporto di persone, le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) può rilasciare a un’impresa di trasporto aereo l’autorizzazione per trasportare, in base a tariffe stabilite liberamente, passeggeri sui voli di linea che adempiono le condizioni menzionate al capoverso 1, se:
3 Sono ammessi eccezionalmente i trasporti a titolo gratuito nonché quelli che consentono di utilizzare disponibilità inopinate di posti con ritorno dei passeggeri entro 24 ore dall’arrivo a destinazione. I trasporti di questo tipo vanno annunciati all’ufficio entro la settimana successiva.
1 Flugreihen nach Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe c der Luftfahrtverordnung gelten im Bereich des Personenverkehrs nicht als Linienverkehr, wenn alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
2 Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bundesamt) kann einem Luftverkehrsunternehmen die Bewilligung erteilen, auf Linienflügen Fluggäste, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen, zu freien Tarifen zu befördern, sofern:
3 Ausnahmsweise zulässig sind unentgeltliche Beförderungen sowie nicht vorgeplante Auffüllrundreisen mit Rückkehr der Teilnehmer innert 24 Stunden nach Ankunft am Bestimmungsort. Solche Beförderungen sind dem Bundesamt innert Wochenfrist zu melden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.