748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 138a

1 Nell’ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944203 sull’aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.

2 D’intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.

3 Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d’allegati di cui nell’articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale.204

203 RS 0.748.0. Gli all. non sono pubblicati nella RU.

204 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).

Art. 139 Formulare

1 Versicherungsnachweise und Gesuche um Registereintragungen, Erteilung oder Erneuerung von Konzessionen, Bewilligungen, Ausweisen und persönlichen Erlaubnissen sind auf den vom BAZL festgesetzten Formularen einzureichen.

2 Diese Formulare können beim BAZL oder bei den Flugplatzleitungen bezogen werden.

3 In dringlichen Fällen können Gesuche telefonisch, telegrafisch oder mit Fernschreiben gestellt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.