748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 128 Durata della garanzia e limiti territoriali

Il contratto d’assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni:

a.
se il contratto si estingue mentre l’aeromobile si trova in volo l’assicuratore resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante 24 ore;
b.184
se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d’assicurazione, la compagnia d’assicurazione s’impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante 15 giorni a decorrere dal momento in cui l’UFAC è stato informato della cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.
c.
se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d’assicurazione, l’assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

Art. 129 Verhältnis zum Nachweis der Sicherstellung

Der Versicherungsvertrag muss bestimmen, dass zugunsten des geschädigten Dritten die Bedingungen massgebend sind, die sich aus dem Nachweis über die Sicherstellung ergeben, auch wenn sie mit dem Inhalt des abgeschlossenen Vertrages nicht übereinstimmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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