1 Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l’impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d’informazione:
2 Per quanto riguarda l’identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati:
170 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
Fedpol bearbeitet im Informationssystem die folgenden Daten der einsetzbaren Sicherheitsbeauftragten:
167 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5625).
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