748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 108 Condizioni generali dell’autorizzazione d’esercizio

1 L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:

a.
l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
b.
l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;
c.
il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali;
d.
imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa persone o merci a condizioni equivalenti;
e.
la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e
f.148
prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.

2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.

3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.

148 Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).

Art. 109 Auskunfts- und Meldepflicht

Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist verpflichtet, dem BAZL ohne Verzug zu melden:

a.
alle Flugprogramme und -pläne für Flüge von und nach der Schweiz;
b.146
alle Ereignisse im Sinne von Artikel 77a, die sich im Zusammenhang mit Flügen von und nach der Schweiz ereignen; und
c.
die für die Erstellung der Luftverkehrsstatistik erforderlichen Angaben.

146 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.