1 L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:
2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.
3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.
148 Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist verpflichtet, dem BAZL ohne Verzug zu melden:
146 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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