1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:
2 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
3 Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.
4 I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria.
5 All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
6 Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.
7 Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;
b. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;
c. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.
194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263), i cpv. 3 - 5 entrano in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 1119 n. V cpv. 2 3467).
1 Die Erbringer von Flugsicherungsdiensten erheben Gebühren für die Sicherung:
2 Die Gebühren dürfen insgesamt höchstens in solcher Höhe festgelegt werden, dass sie die Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des investierten Kapitals nicht übersteigen.
3 Der Bundesrat kann die Flugplätze in Kategorien einteilen. Dazu regelt er für jede Kategorie, nach welchen Grundsätzen die Festlegung der Gebühren für die An- und Abflugsicherung erfolgt und aus welchen weiteren Mitteln die Flugsicherungskosten für die An- und Abflüge zu decken sind. Er trägt dabei auch den Finanzierungsmöglichkeiten der Standortkantone oder -gemeinden oder Privater Rechnung.
4 Gebührenerträge einer Kategorie dürfen nicht zur Finanzierung der Kosten einer anderen Kategorie verwendet werden.
5 Innerhalb einer Flugplatzkategorie kann ein einheitlicher Tarif für die Gebühren für die An- und Abflugsicherung festgelegt werden.
6 Die Flugsicherungsgebühren bedürfen der Genehmigung des UVEK.
7 Der Bundesrat legt fest:
189 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1119; BBl 2009 4915). Die Abs. 3–5 sind in Kraft seit seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 1119 Ziff. V Abs. 2 3467).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.