1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate.
71 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
1 Im Informationssystem werden folgende Daten über sicherheitsrelevante Ereignisse und damit in Verbindung stehende mögliche Gefährder bearbeitet:
2 Zudem werden im Informationssystem Personendaten betreffend die Identität der einsetzbaren Sicherheitsbeauftragten bearbeitet.
67 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5607; BBl 2016 7133).
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