1 La richiesta di iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero deve indicare:
2 Il proprietario della nave deve allegare alla richiesta:
3 Ogni modificazione dei dati summenzionati deve essere comunicata senza indugio dal proprietario della nave all’Ufficio svizzero del naviglio, che a sua volta ne informa l’Ufficio della navigazione marittima.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 mag. 1993, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1710).
1 Der Antrag auf Eintragung eines Seeschiffes im Register der schweizerischen Seeschiffe muss enthalten:
2 Der Schiffseigentümer hat dem Antrag beizulegen:
3 Jede Änderung der angegebenen Tatsachen ist vom Schiffseigentümer unverzüglich dem Schweizerischen Seeschiffsregisteramt zu melden, das sie an das Schweizerische Seeschifffahrtsamt weiterleitet.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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