747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 59

1 Divenuto definitivo lo stato di ripartizione, il commissario paga ai creditori i loro dividendi.

2 È consentito al commissario di versare ai creditori, già in precedenza, acconti proporzionali ai loro dividendi.

Art. 59

1 Nach Rechtskraft der Verteilungsliste zahlt der Sachwalter die Anteile an die Gläubiger aus.

2 Der Sachwalter kann bereits vorher gleichmässige Abschlagszahlungen an die Gläubiger vornehmen.

 

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