Il diritto minimo a vacanze pagate è determinato giusta l’articolo 329a del Codice delle obbligazioni85.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 220).
Der Mindestanspruch auf bezahlte Ferien bestimmt sich nach Artikel 329a des Obligationenrechts84.
83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1988, in Kraft seit 1. Febr. 1989 (AS 1989 220).
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