747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz)

Art. 135

1 Il capitano di una nave svizzera che, intenzionalmente, non dirige o trascura il governo della nave posta sotto il suo comando è punito con la detenzione sino ad un anno o con la multa.

2 La pena è della multa, se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 135

1 Der Kapitän eines schweizerischen Seeschiffes, der vorsätzlich die ihm obliegende Führung des Schiffes nicht ausübt oder vernachlässigt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bestraft.

2 Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bestraft.

 

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