1 Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,38 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per stazionare su due larghezze, è richiesta un’autorizzazione speciale rilasciata dai Porti Renani Svizzeri.
2 Alle isole di trasbordo al km 160,38 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono in alcun caso stazionare a più di una larghezza. Finché ad uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1 le navi cisterna stazionano a due, lo stazionamento a quest’isola di trasbordo lato terra è proibito per qualsiasi nave.
1 Die uferseitigen Tankschiff-Umschlagsanlagen bei Rhein-km 160.38 und Rhein-km 162.13 dürfen nur mit einer Tankschiffsbreite belegt werden. Das Belegen mit zwei Schiffsbreiten bedarf einer besonderen Bewilligung der Schweizerischen Rheinhäfen.
2 Die Ölumschlaginseln bei Rhein-km 160.38 und Rhein-km 162.13 dürfen land‑ und wasserseits in allen Fällen nur mit einer Tankschiffsbreite belegt werden. Solange eine der uferseitigen Tankschiff-Umschlagsanlagen nach Ziffer 1 zweischiffig belegt ist, dürfen landseits dieser Ölumschlaginsel keine Fahrzeuge anlegen.
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