La remunerazione del lavoro suppletivo a’ sensi degli articoli 11, 12 e 13 dell’accordo, è costituita dalla normale retribuzione per la durata di tale lavoro, maggiorata del venticinque per cento. Sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.
Als Überstundenvergütung für Arbeitsleistungen im Sinne der Artikel 11–13 des Abkommens gilt der gesamte auf die Überzeitarbeit
entfallende Lohn, mit einem Zuschlag von 25 Prozent. Anderweitige gesamtarbeitsvertragliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.
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