747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

Art. 1602 Eccezioni

1 L’autorità competente può autorizzare, in singoli casi, deroghe alle prescrizioni degli articoli 3.06, 5.02 capoversi 1, 2, 4 e 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03 capoverso 1 lettera a, 12.04, 13.03 ultima parte del periodo, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 e 14.08, se non ne risulta pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della navigazione e se non vi sono da temere pericoli o intralci che potrebbero essere causati dalla navigazione.145

2 Se manifestazioni giusta l’articolo 11.05 come anche prove e controlli di novità tecniche nel campo della navigazione sono autorizzate, l’autorità competente può, secondo le condizioni previste al capoverso 1, autorizzare altre eccezioni a prescrizioni della presente ordinanza.

3 L’autorità competente può, secondo le condizioni del capoverso 1, autorizzare eccezioni alle prescrizioni dell’articolo 13.17 nei casi di navi a motore fuoribordo, di navi il cui numero ammissibile dei passeggeri non superi le 12 persone e di navi passeggeri dotate di nuove tecnologie di propulsione.146

4 L’autorità competente può autorizzare eccezioni all’articolo 13.20 se la nave presenta, in ragione della costruzione, una galleggiabilità sufficiente in caso d’avaria.

5 L’autorità competente può autorizzare, in determinate zone presso la riva, alle condizioni del capoverso 1, l’impiego di natanti da diporto che non soddisfano le prescrizioni del capo XIII, quali le tavole a vela o le tavole ad aquilone.147

6 L’autorità competente può, alle condizioni di cui al capoverso 1, autorizzare eccezioni al divieto di cui all’articolo 8.01 capoverso 1. Prima che tali eccezioni siano autorizzate occorre stabilire, d’intesa con le autorità competenti degli altri Stati rivieraschi del Lago di Costanza, pari condizioni per il trasporto di sostanze o merci pericolose. Questo vale anche se il trasporto è effettuato sul territorio di un unico Stato rivierasco.148

7 L’autorità competente può riconoscere alle condizioni del capoverso 1, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, ad esempio nello sport di massa o di punta nella pratica della vela, anche certificati di capacità ufficiali non rilasciati da uno Stato costiero del lago di Costanza secondo l’articolo 12.09.149

145 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

146 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).

147 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

148 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004v 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).

149 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

Art. 1601 Sonderrechte

Fahrzeuge, die für hoheitliche Aufgaben oder im gewässerkundlichen Dienst eingesetzt werden, und Fahrzeuge, die Zwecken der Rettung und Hilfeleistung dienen, sind von den Vorschriften der Abschnitte V bis VII, X, XI und XIII bis XV so weit befreit, als es die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erfordert.

Fahrzeuge der Polizei, des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit145 und der Fischereiaufsicht sind darüber hinaus unter den Voraussetzungen des ersten Satzes von den Vorschriften des Artikels 3.06 befreit, soweit die Sicherheit der Schifffahrt dadurch nicht beeinträchtigt wird.

145 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589).

 

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