1 Le navi a motore, le navi mercantili, gli apparecchi galleggianti e le navi a vela dotati di motore o di impianti d’abitazione, di cucina o di impianti sanitari possono essere posti in servizio soltanto se sono stati ammessi dall’autorità competente.
2 L’ammissione è concessa se la nave, secondo i risultati dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 14.03 capoverso 1, è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’ammissione di una nave che rientra nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto128 è concessa, in deroga al capoverso 2, su presentazione di una dichiarazione di conformità valida a norma dell’allegato IV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e se dall’ispezione di cui all’articolo 14.03 capoverso 3 risulta che per la nave sono rispettate le disposizioni della direttiva. Se la presentazione di una dichiarazione di conformità non è ritenuta adeguata, l’ammissione può essere concessa dopo che è stata eseguita l’ispezione di cui al capoverso 2.129
4 L’ammissione può essere subordinata a condizioni e oneri. Dopo l’ispezione ufficiale è rilasciato un documento (documento di ammissione).
5 L’ammissione di navi da diporto motorizzate scade dopo tre anni.
6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca.130
7 Non sono ammesse le navi seguenti:
127 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
128 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p.
129 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).
130 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).
131 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).
132 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).
133 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
134 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).
135 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).
1 Die folgenden Fahrzeuge müssen mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sein, welche die Kommunikation der Schiffe untereinander und zum Land ermöglicht:
2 Die Anforderungen an die Sprechfunkanlagen nach Absatz 1 und die Nutzung des Frequenzspektrums richten sich nach den nationalen Vorschriften.
127 Eingefügt durch Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 18. April 2013, genehmigt vom BR am 23. Okt. 2013 und in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3659).
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