747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

Art. 1315 Accumulatori

1 Gli accumulatori devono essere di costruzione specialmente adeguata alle condizioni di esercizio a bordo.

2 Gli accumulatori sono disposti in modo da non scostarsi in caso di movimento della nave. Essi devono essere protetti contro i danni meccanici.

3 Navi con accumulatori agli ioni di litio che servono alla propulsione o all’alimentazione elettrica devono essere contrassegnati con il pittogramma W012 «Pericolo elettricità» secondo la norma «EN ISO 7010, 2019, Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati»111. Il pittogramma deve essere applicato in modo ben visibile su ciascun bordo della nave accanto al contrassegno e a poppa.112

111 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

112 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

Art. 1314 Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen

Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

 

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