747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

Art. 1311 Limitazione delle emissioni di particolato di motori diesel

1 Le emissioni di particolato di motori diesel con, per ognuno di essi, una potenza superiore a 37 kW devono essere limitate con mezzi adeguati. La presente disposizione non si applica a motori diesel:

a.
di navi da diporto o di navi passeggeri ammesse per il trasporto di 12 passeggeri al massimo; o
b.
che rispettano i valori limite delle emissioni di particolato senza mezzi atti a limitarle.106

2 Sono considerati mezzi adeguati a limitare le emissioni di particolato:

a.
un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell’UN/ECE sulla misurazione delle particelle (PMP)107 nei cicli rilevanti per le navi di cui alla norma EN ISO 8178-4:1996 (Motori a pistone alternativi a combustione interna – misurazione di gas di scarico; Parte 4: Cicli di prova per diverse applicazioni dei motori)108, che può essere rispettato il valore limite del numero di particelle di 1×1012 kWh-1 per particelle solide di diametro pari o superiore a 23 nm;
b.
un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell’elenco dei filtri antiparticolato dell’Istituto austriaco di assicurazione contro gli infortuni (Österreichische Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), dell’Associazione professionale tedesca dell’edilizia (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BGBau), dell’Ufficio federale svizzero dell’ambiente e dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)109; oppure
c.
filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni di particolato.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano alle navi:

a.
messe in circolazione per la prima volta dopo il 1° gennaio 2015 nel campo d’applicazione della presente ordinanza (art. 0.01), oppure
b.
messe in circolazione prima del 1° gennaio 2014 nel campo d’applicazione della presente ordinanza (art. 0.01) e dotate dopo il 1° gennaio 2015 di uno o più nuovi motori diesel per la propulsione navale (montaggio di nuovi motori), a condizione che queste misure per limitare le emissioni di particolato siano tecnicamente attuabili ed economicamente sostenibili in caso di montaggio di nuovi motori.

105 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

106 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

107 Il programma può essere può essere consultato online o richiesto al sito ww.unece.org/unece/search?q=pmp+programm

108 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

109 L’elenco dei filtri antiparticolato stilato dall’Ufficio federale dell’ambiente e dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può essere consultato al sito Internet: www.bafu.admin.ch> Temi A-Z > Filtri antiparticolato.

Art. 1311 Wartung von Motoren

Alle Verbrennungsmotoren für Antrieb und Stromerzeugung (Generatoren) müssen anlässlich der Nachuntersuchung gemäss Artikel 14.04 Absatz 1 einer Wartung und Kontrolle aller abgasrelevanten Bauteile unterzogen werden. Die Durchführung dieser Wartung und Kontrolle hat innerhalb der letzten sechs Monate vor der Nachuntersuchung zu erfolgen und ist der Behörde schriftlich zu bestätigen.

104 Eingefügt durch Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005 (AS 2005 5739 6681). Fassung gemäss Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 15. Dez. 2021, genehmigt vom BR am 13. April 2022 und in Kraft seit 1. Mai 2022 (AS 2022 253).

 

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