747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 24 Stabilità

1 La sufficiente stabilità del battello intatto (stabilità battello intatto) deve essere dimostrata notificando:

a.
il momento di sbandamento dovuto allo spostamento laterale di persone;
b.
il momento di sbandamento dovuto alla forza laterale del vento;
c.
il momento di sbandamento dovuto alla forza centrifuga in seguito all’evoluzione del battello.

2 La sufficiente stabilità del battello in caso di falla (stabilità in caso di falla) deve essere dimostrata per tutti gli stadi d’invasione compreso lo stadio finale.

Art. 24 Stabilität

1 Die ausreichende Stabilität des intakten Schiffes (Intaktstabilität) ist nachzuweisen unter Ansatz:

a.
des krängenden Momentes aus seitlicher Personenverschiebung;
b.
des krängenden Momentes aus seitlichem Winddruck;
c.
des krängenden Momentes aus der Zentrifugalkraft beim Ruderlegen.

2 Die ausreichende Stabilität im Leckfall des Schiffes (Leckstabilität) ist für alle Phasen der Überflutung mit Einschluss des Endzustandes nachzuweisen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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