747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 77c Difetti dei natanti

La polizia notifica all’autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

Art. 77c Schiffsmängel

Die Polizei meldet der Zulassungsbehörde Schiffe, die bei Unfällen starke Schäden erlitten haben oder bei Kontrollen erhebliche Mängel aufwiesen.

 

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