1 Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
2 Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.151
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
1 Schiffe, ausgenommen Ruderboote, die überqueren, haben den zu Tal und den zu Berg fahrenden Schiffen auszuweichen.
2 Von Vorrangschiffen, Güterschiffen und Verbänden, die zu Tal fahren, ist mindestens 200 m, von solchen, die zu Berg fahren, mindestens 100 m Abstand zu halten.136
136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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