Il prelievo del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre non attribuibili o non unicamente attribuibili all’effetto dell’alcol e la persona interessata ha partecipato in questo stato alla conduzione di un natante. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.
98 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
Eine Blutprobe ist anzuordnen, wenn Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorliegen, die nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen sind und die betroffene Person in diesem Zustand an der Führung eines Schiffs beteiligt war. Zusätzlich kann eine Sicherstellung von Urin angeordnet werden.
87 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
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