747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 158 Noleggio

1 I natanti per la condotta dei quali è necessario una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore la loro licenza di condurre.

2 I natanti per la condotta dei quali non occorre una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l’età minima seguente:

a.
14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela;
b.
dieci anni compiuti per gli altri natanti.431

3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.

431 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 158 Vermietung

1 Schiffe, deren Führung einen Führerausweis erfordert, dürfen nur an Personen vermietet werden, die dem Vermieter ihren Führerausweis vorweisen können.

2 Schiffe, für die kein Führerausweis erforderlich ist, dürfen nur an Personen vermietet werden, die das folgende Mindestalter erreicht haben:

a.
das 14. Altersjahr für Schiffe mit Maschinenantrieb und für Segelschiffe;
b.
das 10. Altersjahr für andere Schiffe.397

3 Schiffe dürfen nicht an Personen vermietet werden, die zur sicheren Führung ungeeignet oder unerfahren erscheinen.

397 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1992 219).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.