Il proprietario o il detentore provvede affinché la costruzione dei battelli e degli impianti galleggianti sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.
359 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
Der Eigentümer oder der Halter sorgt für den vorschriftsgemässen Bau der Schiffe und der schwimmenden Geräte sowie für deren sicheren Betrieb und deren Instandhaltung.
329 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
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