746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 57 Odorizzazione

1 I combustibili e i carburanti che in condizioni normali sono inodori e invisibili devono, di norma, essere odorizzati.

2 Gli odorizzanti non devono avere un effetto corrosivo.

Art. 57 Odorierung

1 Brenn- oder Treibstoffe, die unter Normalbedingungen geruchlos und unsichtbar sind, sind in der Regel zu odorieren.

2 Die Odorierungsmittel dürfen nicht korrosiv wirken.

 

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