746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi

Deve essere rispettata una distanza minima di 2 metri tra un impianto di trasporto in condotta e:

a.
il piede della scarpata nel caso di un tracciato in rilevato;
b.
il margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea;
c.
fondazioni;
d.
alberi.

Art. 10 Sicherheitsabstände zu Dämmen, Einschnitten, Fundamenten und Bäumen

Ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m ist einzuhalten zwischen einer Rohrleitungsanlage und:

a.
dem Böschungsfuss bei Dämmen;
b.
der Böschungskrone bei Einschnitten;
c.
Fundamenten;
d.
Bäumen.
 

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