1 La costruzione e l’esercizio di impianti secondo l’articolo 41, in quanto non soggiacciano alla vigilanza della Confederazione in virtù dell’articolo 16 capoverso 2, sono sottoposti all’obbligo di una licenza del Governo cantonale o d’un ufficio da esso designato.
2 La licenza non può essere negata né sottoposta a condizioni o a oneri restrittivi, se non nei casi previsti nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a a d. Sono riservati le condizioni e gli oneri che servono all’applicazione di altre norme legali.
1 Bau und Betrieb von Rohrleitungsanlagen im Sinne von Artikel 41 bedürfen, soweit sie nicht gestützt auf Artikel 16 Absatz 2 der Bundesaufsicht unterstellt sind, einer Bewilligung der Kantonsregierung oder der von ihr bezeichneten Stelle.
2 Die Bewilligung darf nur unter den in Artikel 3 Buchstaben a–d genannten Voraussetzungen verweigert oder an einschränkende Bedingungen oder Auflagen geknüpft werden. Vorbehalten bleiben Bedingungen und Auflagen, die dem Vollzug der übrigen Gesetzgebung dienen.
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