745.21 Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)
745.21 Verordnung vom 17. August 2011 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (VST)
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- impresa di sicurezza: un’organizzazione privata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LFSI;
- b.
- personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione.
Art. 2 Begriffe
In dieser Verordnung bedeuten:
- a.
- Sicherheitsunternehmen: private Organisation nach Artikel 5 Absatz 3 BGST;
- b.
- Sicherheitspersonal: Personal des Sicherheitsdienstes oder der Transportpolizei, das Schutzaufgaben wahrnimmt.
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