1 L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa di trasporto concludono una convenzione in materia di conversione o di sospensione. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate.
2 In caso di conversione o sospensione dei rimborsi di mutui rimborsabili superiori a 10 milioni di franchi l’UFT agisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
1 Das BAV, die beteiligten Kantone und das Transportunternehmen schliessen eine Umwandlungs- oder Sistierungsvereinbarung ab. Darin legen sie die damit verbundenen Auflagen fest.
2 Bei der Umwandlung oder Sistierung von rückzahlbaren Darlehen über 10 Millionen Franken handelt das BAV im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung.
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